Art. 57 PC
1 Quando, per chiarire le circostanze di una causa, è necessaria un’indagine che richiede cognizioni speciali, il giudice si fa assistere da uno o più periti, i quali partecipano all’istruttoria della causa nella misura da lui stabilita e danno il proprio parere sulle questioni loro sottoposte.
2 Il giudice dà possibilità alle parti di esprimersi sulle questioni sottoposte ai periti e di proporre modificazioni ed aggiunte ad esse.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 68 cpv. 1 e art. 96 LAINF, art. 19 PA, art. 57 segg124 citazioni
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2108 citazioni
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3Art 72bis OAI (in vigore fino al 31 marzo 2011); allestimento di perizie amministrative e giudiziarie presso i centri d'osservazione medica dell'AI; rispetto del principio di un'equa procedura amministrativa e ricorsual…32 citazioni
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4Per ragioni di praticabilità è impossibile evitare lo schematismo quando si procede al confronto dei prezzi; da questa regola si può derogare solo per circostanze particolari e chiaramente stabilite (consid. 8b, c).26 citazioni
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6In siffatta evenienza i diritti di parte dell'assicurato devono essere tutelati nell'ambito del diritto di essere sentito e dell'apprezzamento delle prove.24 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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12 citazioni01/10/2004 · 12 citazioni de
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5 citazioni
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5 citazioni
Ultime sentenze del TF
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