Art. 57 PC

1 Quando, per chiarire le circostanze di una causa, è necessaria un’indagine che richiede cognizioni speciali, il giudice si fa assistere da uno o più periti, i quali partecipano all’istruttoria della causa nella misura da lui stabilita e danno il proprio parere sulle questioni loro sottoposte.
2 Il giudice dà possibilità alle parti di esprimersi sulle questioni sottoposte ai periti e di proporre modificazioni ed aggiunte ad esse.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 68 cpv. 1 e art. 96 LAINF, art. 19 PA, art. 57 segg
    · 24/08/1994 · 124 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 95 cpv. 2 in relazione con gli art. 113 e 132 OG: valutazione delle prove, perizia di parte
    · 14/06/1999 · 108 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art 72bis OAI (in vigore fino al 31 marzo 2011); allestimento di perizie amministrative e giudiziarie presso i centri d'osservazione medica dell'AI; rispetto del principio di un'equa procedura amministrativa e ricorsual…
    · 28/06/2011 · 32 citazioni
  4. 4
    Per ragioni di praticabilità è impossibile evitare lo schematismo quando si procede al confronto dei prezzi; da questa regola si può derogare solo per circostanze particolari e chiaramente stabilite (consid. 8b, c).
    · 18/08/1982 · 26 citazioni
  5. 5
    Art. 10, 12 lett. e e 19 PA, art. 57, 58 e 60 PC, art. 22 e 23 OG
    · 24/09/1997 · 25 citazioni Riassunto
  6. 6
    In siffatta evenienza i diritti di parte dell'assicurato devono essere tutelati nell'ambito del diritto di essere sentito e dell'apprezzamento delle prove.
    · 26/04/1999 · 24 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.