Fatti

M., nato il 17 ottobre 1958, ha subito due incidenti al ginocchio sinistro nel 1988 e 1990 mentre lavorava come cameriere e gestore di un ristorante a St-Moritz. La Suisse Mobilier Assurances, presso la quale era assicurato contro gli infortuni professionali e non professionali, gli ha rifiutato una rendita d'invalidità e gli ha riconosciuto solo un'indennità d'integrità del 5% sulla base di una relazione di perizia medica. M. ha contestato questa decisione davanti al Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Turgovia, che ha respinto il suo ricorso. M. ha quindi fatto ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che le regole applicabili all'amministrazione della prova nel procedimento amministrativo dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, in particolare i diritti di partecipazione delle parti previsti agli artt. 57 ss CPC, si applichino per analogia agli altri assicuratori privati competenti ai sensi dell'art. 68 cpv. 1 LAINF. Sebbene la Suisse Mobilier abbia informato M. della nomina del perito e dell'oggetto della perizia, non gli ha dato la possibilità di esprimersi sulle questioni poste al perito né di prendere posizione sulla relazione di perizia prima della decisione. Questa violazione delle garanzie procedurali può essere considerata riparata se il tribunale…