Fatti
Il sig. A., nato nel 1966, si è rivolto all'assicurazione invalidità (IV) per richiedere prestazioni nel settembre 2014. L'ufficio IV del Cantone di Zurigo ha disposto una perizia interdisciplinare dell'assicurato presso l'Istituto di Perizie Mediche (ABI) GmbH, Basilea. Dopo che l'ABI aveva redatto una perizia sul decorso nel marzo 2018 e l'aveva integrata nell'aprile 2018 per quanto riguarda la capacità lavorativa, l'ufficio IV ha negato il diritto a una rendita.
Contro la decisione del Tribunale delle Assicurazioni Sociali del Cantone di Zurigo, che aveva respinto il ricorso del sig. A., quest'ultimo ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale Federale.
Legge
Il Tribunale Federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che, sebbene l'art. 72bis cpv. 2 dell'Ordinanza sull'Assicurazione Invalidità (OAI) preveda che l'incarico per le perizie interdisciplinari debba essere assegnato secondo il principio del caso fortuito, è tuttavia ammissibile che nell'ambito della stessa procedura di accertamento venga richiesta una perizia sul decorso presso lo stesso istituto di accertamento medico, a condizione che l'incarico per la prima perizia sia stato assegnato secondo il principio del caso fortuito.
Il Tribunale Federale ha motivato questo principio affermando che il principio del caso fortuito mira ad eliminare svantaggi strutturali,…