Fatti

L'Ufficio dell'assicurazione invalidità per il Cantone di Vaud ha interposto un ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza del 10 aprile 2003 della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero. Quest'ultima aveva annullato la decisione dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero che aveva soppresso la rendita d'invalidità concessa all'assicurato.

Il Tribunale federale delle assicurazioni esamina d'ufficio le condizioni di ammissibilità del ricorso. Constata che l'Ufficio dell'assicurazione invalidità per il Cantone di Vaud non ha emanato la decisione impugnata nella procedura di ricorso e nemmeno ha partecipato a tale procedura di prima istanza. Di conseguenza, questo ufficio non ha la legittimazione per interporre un ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza della Commissione federale di ricorso.

Legge

Secondo la giurisprudenza, solo la persona o l'autorità colpita dalla decisione impugnata e che abbia un interesse degno di protezione affinché essa sia annullata o modificata può interporre un ricorso di diritto amministrativo. Ora, nel caso di specie, l'interesse che potrebbe far valere l'Ufficio dell'assicurazione invalidità per il Cantone di Vaud si confonde con l'interesse pubblico a un'applicazione corretta del diritto, il che non è sufficiente per conferirgli la legittimazione a ricorrere.

Inoltre, la legislazione federale accorda il diritto di ricorso alle autorità alle quali devono essere notificate le decisioni delle…