Art. 103 OG
Effetto sospensivo
1 Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo.
2 Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo:
- a. in materia civile, se è diretto contro una sentenza costitutiva;
- b. in materia penale, se è diretto contro una decisione che infligge una pena detentiva senza sospensione condizionale o una misura privativa della libertà; l’effetto sospensivo non si estende alla decisione sulle pretese civili;
- c. nei procedimenti nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, se è diretto contro una decisione di chiusura o contro qualsiasi altra decisione che autorizza la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni;
- d. nei procedimenti nel campo dell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale.
3 Il giudice dell’istruzione può, d’ufficio o ad istanza di parte, decidere altrimenti circa l’effetto sospensivo.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1È sufficiente al riguardo che l'istituto di cura - o il rispettivo reparto - sia al beneficio, quale fornitore di prestazioni, di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 LAMal e che il trattamento in un nosocomio…105 citazioni
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2Legge sulla parità dei sessi; uguaglianza di retribuzione; maestre di attività tessili zurighesi95 citazioni
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3Rilascio di un'autorizzazione per l'organizzazione di una lotteria; legittimazione ricorsuale dei concorrenti94 citazioni
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4Art. 103 lett. a in relazione con l'art. 132 OG: Contestazione circa il termine entro il quale deve essere pagata una rendita88 citazioni
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5Rumore provocato dal tiro durante la festa del "Banntag" a Liestal; art. 10 Cost., art. 2 e 8 CEDU; diritto all'integrità fisica81 citazioni
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6Art. 103 lett. a OG: diritto di ricorso degli assicuratori71 citazioni
Ultime sentenze del TF
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