Fatti
Il 1° luglio 1994, 16 insegnanti di lavori manuali nel Cantone di Zurigo hanno presentato un'azione di parità contro il Cantone di Zurigo. Hanno sostenuto che la loro classificazione nella classe salariale 17 rispetto alla classe salariale 19 per gli insegnanti di scuola elementare costituisse una discriminazione. Inoltre, è stato considerato discriminatorio che il loro orario di lavoro settimanale obbligatorio sia stato aumentato da 24 a 26 ore.
Il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo ha accolto parzialmente la richiesta. Ha stabilito che il Cantone di Zurigo è obbligato a pagare alle ricorrenti, a partire dal 1° luglio 1991, uno stipendio corrispondente alla classe salariale 18 e basato su un orario di lavoro settimanale obbligatorio di 24 ore. L'aumento dell'orario di lavoro obbligatorio da 24 a 26 ore è stato ritenuto una discriminazione di genere inammissibile.
Il Cantone di Zurigo ha presentato un ricorso amministrativo al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e la constatazione che la classificazione nella classe salariale 17 e l'aumento dell'orario di lavoro obbligatorio non costituiscano una discriminazione di genere.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato innanzitutto l'ammissibilità del ricorso amministrativo. È giunto alla conclusione che la Legge sulla parità costituisce il fondamento di diritto pubblico federale della decisione impugnata e che pertanto il ricorso amministrativo è ammissibile. Anche il Cantone, in quanto datore di lavoro, è legittimato a presentare il ricorso.
Nel merito, il Tribunale federale ha confermato la classificazione delle insegnanti di lavori manuali nella classe salariale 18. La selezione e la ponderazione dei criteri per la valutazione del posto di lavoro, nonché la classificazione per quanto riguarda i criteri "Requisiti intellettuali", "Responsabilità", "Requisiti/carichi psichici", "Requisiti/carichi fisici" e "Sollecitazione degli organi…