Art. 3 LPar
Divieto di discriminazione
1 Nei rapporti di lavoro, uomini e donne non devono essere pregiudicati né direttamente né indirettamente a causa del loro sesso, segnatamente con riferimento allo stato civile, alla situazione familiare o a una gravidanza.
2 Il divieto si applica in particolare all’assunzione, all’attribuzione dei compiti, all’assetto delle condizioni di lavoro, alla retribuzione, alla formazione e alla formazione continua, alla promozione e al licenziamento.
3 Non costituiscono una discriminazione adeguati provvedimenti per la realizzazione dell’uguaglianza effettiva.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Legge sulla parità dei sessi; uguaglianza di retribuzione; maestre di attività tessili zurighesi116 citazioni
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2Legge sulla parità dei sessi; uguaglianza di retribuzione, psicoterapeute solettesi77 citazioni
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3Legge sulla parità dei sessi (LPar); uguaglianza di retribuzione; infermiere bernesi71 citazioni
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4Uguaglianza di retribuzione; insegnanti solettesi di scuola infantile59 citazioni
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5Garanzia d'imparzialità dei periti giudiziari; art. 58 cpv. 1 Cost., art. 6n. 6 CEDU58 citazioni
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6Divieto di ogni discriminazione a causa del sesso nei rapporti di lavoro, segnatamente con riferimento alla retribuzione e alla promozione (art. 8 cpv. 3 Cost.; art. 3 LPar)50 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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PB.2002.0002229 citazioni23/10/2002 · 29 citazioni de
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VK.1996.0001120 citazioni22/01/2001 · 20 citazioni de
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VK.1996.0001719 citazioni22/01/2001 · 19 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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