Art. 3 LPar

Divieto di discriminazione

1 Nei rapporti di lavoro, uomini e donne non devono essere pregiudicati né direttamente né indirettamente a causa del loro sesso, segnatamente con riferimento allo stato civile, alla situazione familiare o a una gravidanza.
2 Il divieto si applica in particolare all’assunzione, all’attribuzione dei compiti, all’assetto delle condizioni di lavoro, alla retribuzione, alla formazione e alla formazione continua, alla promozione e al licenziamento.
3 Non costituiscono una discriminazione adeguati provvedimenti per la realizzazione dell’uguaglianza effettiva.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Legge sulla parità dei sessi; uguaglianza di retribuzione; maestre di attività tessili zurighesi
    · 08/06/1998 · 116 citazioni Riassunto
  2. 2
    Legge sulla parità dei sessi; uguaglianza di retribuzione, psicoterapeute solettesi
    · 28/06/1999 · 77 citazioni Riassunto
  3. 3
    Legge sulla parità dei sessi (LPar); uguaglianza di retribuzione; infermiere bernesi
    · 18/12/1998 · 71 citazioni Riassunto
  4. 4
    Uguaglianza di retribuzione; insegnanti solettesi di scuola infantile
    · 03/07/1998 · 59 citazioni Riassunto
  5. 5
    Garanzia d'imparzialità dei periti giudiziari; art. 58 cpv. 1 Cost., art. 6n. 6 CEDU
    · 05/10/1999 · 58 citazioni Riassunto
  6. 6
    Divieto di ogni discriminazione a causa del sesso nei rapporti di lavoro, segnatamente con riferimento alla retribuzione e alla promozione (art. 8 cpv. 3 Cost.; art. 3 LPar)
    · 22/12/2003 · 50 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • PB.2002.00022
    23/10/2002 · 29 citazioni de
  • VK.1996.00011
    22/01/2001 · 20 citazioni de
  • VK.1996.00017
    22/01/2001 · 19 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.