Fatti

Il ricorrente X. è stato richiesto dall'Amministrazione federale delle contribuzioni con una richiesta di integrazione del 12 giugno 1996 per il periodo di contabilizzazione dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995 di imposte sul valore aggiunto per un importo di Fr. 20'000.- più interessi di mora. Per il periodo di contabilizzazione dal 1° gennaio 1996 al 18 novembre 1996, il contribuente ha dichiarato con una propria dichiarazione imposte sul valore aggiunto di Fr. 19'398.55. Il 18 novembre 1996 è stato aperto il fallimento di X. Dopo il fallimento, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha ricevuto un certificato di perdita del 26 maggio 1999 per Fr. 56'489.70, che includeva anche le due richieste di imposta sul valore aggiunto più interessi fino all'apertura del fallimento. Sulla base di questo, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha avviato la procedura di esecuzione forzata contro il contribuente con un ordine di pagamento del 28 novembre 2005.

Il ricorrente ha presentato un'istanza di sospensione dell'esecuzione con l'eccezione della mancanza di nuovo patrimonio, che non è stata accolta dal Presidente del Tribunale di Zofingen. L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha revocato l'istanza di sospensione dell'esecuzione contro l'ordine di pagamento per un importo totale di Fr. 40'328.- (imposta sul valore aggiunto dal 1° luglio 1995 al 18 novembre 1996 più interessi). Con una decisione di opposizione del 7 dicembre 2006, ha confermato l'imposta sul valore aggiunto dovuta da X.

Il ricorso presentato da X. contro questa decisione è stato respinto dal Tribunale amministrativo federale con una sentenza del 25 febbraio 2010. X. chiede al Tribunale federale di annullare la sentenza del Tribunale amministrativo federale e di stabilire che le richieste di imposta sul valore aggiunto sono prescritte.

Legge

Il Tribunale federale ha dovuto decidere se si applica la prescrizione quinquennale per le richieste di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 OIVA o la prescrizione ventennale ai sensi dell'art. 149a cpv. 1 LEF quando è stato rilasciato un certificato di perdita.

Il Tribunale ha stabilito che l'ordinanza del 22 giugno 1994 sull'imposta sul valore aggiunto (OIVA) è ancora applicabile, poiché il caso in questione è avvenuto durante la sua validità. Ha sottolineato che il rilascio di un certificato di perdita lascia in generale sussistere la richiesta originaria, ma la richiesta è ora prescritta secondo le…