Art. 149a LEF
Prescrizione e cancellazione
1 Il credito accertato mediante un attestato di carenza di beni si prescrive in venti anni dal rilascio dell’attestato di carenza di beni; nei confronti degli eredi del debitore il credito si prescrive al più tardi un anno a contare dal giorno dell’apertura della successione.
2 Il debitore può sempre estinguere il debito versandone l’ammontare all’ufficio d’esecuzione che ha rilasciato l’attestato di carenza di beni. L’ufficio consegna l’importo al creditore o, secondo il caso, lo deposita presso la cassa dei depositi.
3 Dopo il pagamento dell’intero debito, l’iscrizione dell’attestato di carenza di beni è cancellata dal registro. Della cancellazione viene dato atto al debitore che lo richieda.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Imposta sul valore aggiunto; prescrizione di un credito constatato in un attestato di carenza di beni (IVA 1995/96)19 citazioni
-
2Rigetto definitivo dell'opposizione, prescrizione del credito accertato mediante un attestato di carenza di beni12 citazioni
-
3Valutazione della sostanza computabile10 citazioni
-
4Spese d'esecuzione nell'attestato di carenza di beni3 citazioni
-
5Si giustifica piuttosto applicare per analogia il termine decennale di cui all'art. 137 cpv. 2 CO. (consid. 3)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
5 citazioni22/11/2010 · 5 citazioni de
-
Riapertura del diritto2 citazioni
-
Imposte cantonali e comunali del Canton Turgovia, periodi fiscali 2003-2008 e 20101 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.