Fatti
Il Cantone Basilea Città, rappresentato dall'Amministrazione fiscale di Basilea Città, ha promosso esecuzione contro A. (intimata) nella procedura n. x dell'Ufficio d'esecuzione di Basilea Città per imposte cantonali dell'anno 2000 e in data 25 luglio 2019 ha presentato al Tribunale civile del Cantone Basilea Città un'istanza di rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale civile ha concesso in data 20 gennaio 2020 il rigetto definitivo dell'opposizione per Fr. 10'847.90 e ha respinto la domanda ulteriore, per quanto riguardava le spese d'esecuzione di Fr. 184.50 indicate nell'attestato di carenza di beni.
Il Cantone ha chiesto dinanzi al Tribunale d'appello del Cantone Basilea Città il rigetto provvisorio dell'opposizione per Fr. 184.50, in via eventuale l'addossamento di tali spese d'esecuzione alla debitrice, in via subeventuale il rigetto definitivo dell'opposizione per tale importo. Il Tribunale d'appello ha respinto il ricorso in data 17 aprile 2020.
Il Cantone ha adito il Tribunale federale con ricorso in materia civile, in via eventuale con ricorso sussidiario in materia costituzionale. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso.
Era controverso in particolare se, per le spese d'esecuzione di una procedura esecutiva conclusa, indicate nell'attestato definitivo di carenza di beni di un credito di diritto pubblico, possa essere concesso il rigetto provvisorio o definitivo dell'opposizione e se tali spese possano essere addossate al debitore (art. 68, art. 80 cpv. 2 n. 2, art. 149 LEF).
Diritto
L'attestato definitivo di carenza di beni è una conferma ufficiale che il credito non ha potuto essere coperto, o lo è stato solo in modo insufficiente, nell'esecuzione forzata (art. 149 cpv. 1 LEF). Esso non comporta alcuna novazione e non dice nulla sull'esistenza materiale del credito, ma costituisce un indizio probatorio. Il debitore può continuare a sollevare tutte le eccezioni e il creditore può richiamarsi al titolo originario del credito. Determinante per il tipo di rigetto dell'opposizione è esclusivamente il titolo di rigetto sottostante.
Per il rigetto provvisorio dell'opposizione relativo alle spese d'esecuzione manca un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF; inoltre la via del rigetto provvisorio è in linea di principio preclusa per i crediti di diritto pubblico, poiché l'ente pubblico deve prima emanare una decisione. Il rigetto del rigetto provvisorio non viola quindi il diritto federale.
L'addossamento delle spese d'esecuzione ai sensi dell'art. 68 LEF riguarda le procedure esecutive pendenti. L'anticipo ai sensi dell'art. 68 cpv. 2 LEF si riferisce soltanto a una procedura esecutiva in corso, e il principio dell'obbligo del debitore di sostenere le spese non autorizza il creditore ad addossare senza ulteriori formalità spese già maturate di una procedura esecutiva conclusa. Sotto questo profilo non sussiste una violazione dell'art. 68 LEF.
L'autorità inferiore ha ritenuto che l'art. 80 LEF fosse esaustivo e non prevedesse il rigetto definitivo dell'opposizione per le spese d'esecuzione. Il Tribunale federale nega ciò: l'Ufficio d'esecuzione, alla chiusura della procedura, redige un conteggio delle spese vincolante, riportato nell'attestato di carenza di beni, che corrisponde a una decisione ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF. Esso…