Art. 68 LEF
Spese d’esecuzione
1 Le spese d’esecuzione sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l’ufficio può intanto sospendere l’atto esecutivo, dandone avviso al creditore.
2 Il creditore ha diritto di prelevare sui pagamenti del debitore le spese d’esecuzione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rigetto definitivo dell'opposizione, prescrizione del credito accertato mediante un attestato di carenza di beni97 citazioni
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2Nozione di spese d'esecuzione33 citazioni
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3Rigetto della domanda di fallimento in seguito ad estinzione o dilazione26 citazioni
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4Pagamento di un anticipo spese21 citazioni
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521 citazioni
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6Tassa e spese per la notifica del precetto esecutivo (art. 16 e 13 OTLEF)19 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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rigetto definitivo dell'opposizione129 citazioni
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Apertura della procedura fallimentare24 citazioni
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Berufliche Vorsorge (Beiträge)18 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.