Art. 68 LEF

Spese d’esecuzione

1 Le spese d’esecuzione sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l’ufficio può intanto sospendere l’atto esecutivo, dandone avviso al creditore.
2 Il creditore ha diritto di prelevare sui pagamenti del debitore le spese d’esecuzione.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Rigetto definitivo dell'opposizione, prescrizione del credito accertato mediante un attestato di carenza di beni
    · 13/06/2018 · 97 citazioni Riassunto
  2. 2
    Nozione di spese d'esecuzione
    · 03/09/1993 · 33 citazioni
  3. 3
    Rigetto della domanda di fallimento in seguito ad estinzione o dilazione
    · 03/09/2007 · 26 citazioni Riassunto
  4. 4
    Pagamento di un anticipo spese
    · 21/07/2004 · 21 citazioni Riassunto
  5. 5
    · 18/03/1997 · 21 citazioni
  6. 6
    Tassa e spese per la notifica del precetto esecutivo (art. 16 e 13 OTLEF)
    · 04/02/2010 · 19 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • rigetto definitivo dell'opposizione
    · 05/12/2012 · 129 citazioni de
  • Apertura della procedura fallimentare
    · 10/07/2013 · 24 citazioni de
  • Berufliche Vorsorge (Beiträge)
    · 18/01/2019 · 18 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.