Fatti
L'Aministrazione federale delle contribuzioni ha avviato un'azione di esecuzione contro la X. AG per crediti IVA in tre procedure. L'Ufficio di esecuzione di Zurigo 1 ha pignorato, in queste procedure, capi di abbigliamento della debitrice. Il terzo pignoramento ha comportato costi aggiuntivi di conto, ordinamento e trasporto. L'Aministrazione federale delle contribuzioni ha chiesto di determinare le quote di spese che aveva già pagato. Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha annullato la decisione impugnata e le fatture dell'Ufficio di esecuzione e ha fissato nuovamente le quote di spese ancora da pagare dal creditore.
L'Aministrazione federale delle contribuzioni ha portato la causa dinanzi alla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale federale e ha chiesto di annullare la decisione del Tribunale superiore di Zurigo e di determinare le spese nelle procedure n. 1, 2 e 3.
Legge
Il Tribunale federale ha deciso che l'Ufficio di esecuzione non ha abusato del suo potere discrezionale non richiedendo un anticipo di spese. Il creditore non ha diritto di pagare solo le spese nella misura degli anticipi di spese. L'obbligo di pagare gli anticipi di spese pone il creditore di fronte alla questione se correre il rischio di ulteriori spese o se è preferibile rinunciare a un'azione di esecuzione che sembra senza prospettive.
Il Tribunale federale ha affermato che l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale non fissando le quote di spese del ricorrente alla somma delle spese di esecuzione già pagate da quest'ultimo. L'obbligo di pagare gli anticipi di spese ha quindi una certa funzione preventiva. Se è prevedibile che le spese saranno…