Art. 123 LEF
Differimento della realizzazione
1 Se il debitore rende verosimile di essere in grado di estinguere con pagamenti rateali il suo debito e si impegna a versare congrui e regolari acconti all’ufficio d’esecuzione, l’ufficiale, dopo pagamento della prima rata, può differire la realizzazione di dodici mesi al massimo.
2 Nell’esecuzione per crediti collocati in prima classe (art. 219 cpv. 4), la realizzazione può essere differita di sei mesi al massimo.
3 L’ufficiale fissa l’importo e la scadenza delle rate tenendo conto delle condizioni tanto del debitore quanto del creditore.
4 In caso di sospensione dell’esecuzione, la proroga si ritiene prolungata per la durata della sospensione. Le rate e le loro scadenze sono fissate di nuovo allo spirare della sospensione.
5 L’ufficiale modifica la sua decisione, d’ufficio o su istanza del creditore o del debitore, in quanto le circostanze lo richiedano. La proroga cade se una rata non è versata a tempo debito.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1A quali condizioni può essere concesso un differimento della vendita secondo l'art. 123 LEF?5 citazioni
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2Termine per la realizzazione di fondi (art. 133 cpv. 1 LEF); realizzazione forzata di un fondo oggetto di una procedura di espropriazione; sospensione della procedura di realizzazione3 citazioni
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3Realizzazione di un pegno immobiliare3 citazioni
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4DTF 49_III_923 citazioni01/01/1923 · 3 citazioni
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5DTF 41_III_43 citazioni01/01/1915 · 3 citazioni
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61. Differimento della vendita secondo l'art. 123 LEF2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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5 citazioni18/04/2011 · 5 citazioni de
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Steigerungszuschlag, Verwertungsaufschub4 citazioni
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Grundpfandverwertung; Verwertungsaufschub3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.