Fatti

Il 4 febbraio 2005 la Banca X. ha presentato presso l'Ufficio del giudice del fallimento del Distretto di Zurigo la richiesta di apertura del fallimento nei confronti della Società Y. AG. Il giorno precedente all'udienza del 12 aprile 2005, la debitrice ha saldato il debito, gli interessi e le spese. Il giudice del fallimento ha quindi respinto la richiesta di fallimento. La Banca X. ha presentato ricorso contro questa decisione, che è stato respinto dal Tribunale superiore e dalla Corte di cassazione del Cantone di Zurigo. La Banca X. si è infine rivolta al Tribunale federale con un reclamo in materia civile.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che, ai sensi dell'art. 172 cpv. 3 LEF, il debitore, oltre all'estinzione del debito, degli interessi e delle spese, deve anche rimborsare le spese di parte del creditore per la procedura fallimentare, affinché il fallimento possa essere evitato. Le istanze…