Art. 172 LEF
Reiezione della domanda di fallimento
Il giudice rigetta la domanda di fallimento: 1. quando la comminatoria sia stata annullata dall’autorità di vigilanza; 2. quando al debitore siano stati restituiti i termini (art. 33 cpv. 4) o quando egli sia stato ammesso al beneficio dell’opposizione tardiva (art. 77); 3. quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rigetto della domanda di fallimento in seguito ad estinzione o dilazione32 citazioni
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2Notificazione fittizia e avviso dell'udienza fallimentare29 citazioni
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3Pagamento delle spese relative al procedimento del giudice del fallimento nel termine di dieci giorni per presentare reclamo contro la dichiarazione di fallimento; esigenza della verosimiglianza della solvibilità27 citazioni
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4DTF 47_I_2052 citazioni01/01/1921 · 2 citazioni
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5Liquidazione secondo le norme sul fallimento delle banche di una cooperativa che gestisce una centrale di contabilizzazione (art. 1 cpv. 2, art. 23ter cpv. 1, art. 23quinquies e art. 33 segg1 citazioni
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6DTF 73_I_3531 citazioni18/10/1947 · 1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Konkurseröffnung nach Art. 166 SchKG11 citazioniBEZ.2022.11· 13/01/2022 · 11 citazioni de
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9 citazioni21/01/2014 · 9 citazioni de
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8 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.