Art. 172 LEF

Reiezione della domanda di fallimento

Il giudice rigetta la domanda di fallimento: 1. quando la comminatoria sia stata annullata dall’autorità di vigilanza; 2. quando al debitore siano stati restituiti i termini (art. 33 cpv. 4) o quando egli sia stato ammesso al beneficio dell’opposizione tardiva (art. 77); 3. quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Rigetto della domanda di fallimento in seguito ad estinzione o dilazione
    · 03/09/2007 · 32 citazioni Riassunto
  2. 2
    Notificazione fittizia e avviso dell'udienza fallimentare
    · 06/03/2012 · 29 citazioni Riassunto
  3. 3
    Pagamento delle spese relative al procedimento del giudice del fallimento nel termine di dieci giorni per presentare reclamo contro la dichiarazione di fallimento; esigenza della verosimiglianza della solvibilità
    · 11/08/2025 · 27 citazioni
  4. 4
    DTF 47_I_205
    01/01/1921 · 2 citazioni
  5. 5
    Liquidazione secondo le norme sul fallimento delle banche di una cooperativa che gestisce una centrale di contabilizzazione (art. 1 cpv. 2, art. 23ter cpv. 1, art. 23quinquies e art. 33 segg
    · 25/04/2006 · 1 citazioni Riassunto
  6. 6
    DTF 73_I_353
    18/10/1947 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.