Fatti

Il 21 ottobre 2011, il giudice unico del tribunale distrettuale di Kreuzlingen ha aperto la procedura di fallimento della società Y. AG, divenuta X. AG, su richiesta della società Z. AG. La società X. AG ha presentato un ricorso contro questa decisione e ha chiesto l'annullamento dell'apertura del fallimento. Il tribunale cantonale ha respinto il ricorso. La società X. AG ha quindi presentato un ricorso in materia civile dinanzi al Tribunale federale.

La questione in lite è se l'avviso di udienza di fallimento possa essere considerato notificato alla società X. AG. Il tribunale cantonale ha ritenuto che la società X. AG dovesse aspettarsi una richiesta di fallimento da parte della società Z. AG e ha quindi applicato la finzione di notificazione, secondo la quale la notificazione è considerata avvenuta il settimo giorno dopo il tentativo di notificazione infruttuoso.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato la questione della finzione di notificazione dell'avviso di udienza di fallimento. Secondo l'articolo 138 al. 3 lett. a del Codice di procedura civile (CPC), la finzione di notificazione si applica solo se il destinatario doveva aspettarsi la notificazione. Il Tribunale federale ha ritenuto che la procedura di fallimento è un nuovo processo che non deriva automaticamente dalla procedura di esecuzione.

Il Tribunale federale ha anche esaminato la questione della responsabilità del debitore di prendere conoscenza della notificazione. Secondo la giurisprudenza, il debitore non è tenuto a prendere conoscenza della notificazione prima che il processo non sia instaurato. Il Tribunale federale ha quindi ritenuto che la società X. AG non era tenuta a prendere conoscenza dell'avviso di udienza di fallimento prima che il processo non fosse instaurato.

Il Tribunale federale ha concluso che la finzione di notificazione dell'avviso di udienza di fallimento non era applicabile in questo caso. La società X. AG non aveva ricevuto l'avviso di udienza di fallimento e la notificazione non…