Art. 166 LEF
1 Decorso il termine di venti giorni dalla notificazione della comminatoria, il creditore, producendo tale documento ed il precetto, può chiedere al giudice del fallimento che questo venga dichiarato.
2 Tale diritto si estingue quindici mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, questo termine rimane sospeso a partire dal giorno in cui l’azione fu promossa sino a quello della sua definizione giudiziale.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Termine per rendere verosimile la solvibilità e produrre i documenti47 citazioni
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2Notificazione fittizia e avviso dell'udienza fallimentare10 citazioni
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3Perenzione del diritto di chiedere il pignoramento (art. 88 cpv. 2 LEF) e la dichiarazione di fallimento (art. 166 cpv. 2 LEF). 1. Fintantoché non sia scaduto il termine previsto dall'art. 166 cpv. 2 LEF, l'ufficio dell…8 citazioni
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4Indennità per insolvenza6 citazioni
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5Termine per chiedere la realizzazione6 citazioni
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6Perenzione del diritto di chiedere il fallimento; sospensione del termine di perenzione4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Konkurseröffnung nach Art. 166 SchKG47 citazioniBEZ.2022.11· 13/01/2022 · 47 citazioni de
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Konkurseröffnung nach Art. 166 SchKG30 citazioniBEZ.2022.54· 09/06/2022 · 30 citazioni de
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Konkurseröffnung nach Art. 166 SchKG27 citazioniBEZ.2020.53· 15/10/2020 · 27 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.