Art. 166 LEF

1 Decorso il termine di venti giorni dalla notificazione della comminatoria, il creditore, producendo tale documento ed il precetto, può chiedere al giudice del fallimento che questo venga dichiarato.
2 Tale diritto si estingue quindici mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, questo termine rimane sospeso a partire dal giorno in cui l’azione fu promossa sino a quello della sua definizione giudiziale.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Termine per rendere verosimile la solvibilità e produrre i documenti
    · 26/07/2013 · 47 citazioni Riassunto
  2. 2
    Notificazione fittizia e avviso dell'udienza fallimentare
    · 06/03/2012 · 10 citazioni Riassunto
  3. 3
    Perenzione del diritto di chiedere il pignoramento (art. 88 cpv. 2 LEF) e la dichiarazione di fallimento (art. 166 cpv. 2 LEF). 1. Fintantoché non sia scaduto il termine previsto dall'art. 166 cpv. 2 LEF, l'ufficio dell…
    · 24/10/1980 · 8 citazioni Riassunto
  4. 4
    Indennità per insolvenza
    · 16/01/2008 · 6 citazioni
  5. 5
    Termine per chiedere la realizzazione
    · 09/01/1998 · 6 citazioni Riassunto
  6. 6
    Perenzione del diritto di chiedere il fallimento; sospensione del termine di perenzione
    · 03/08/2023 · 4 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Konkurseröffnung nach Art. 166 SchKG
    BEZ.2022.11
    · 13/01/2022 · 47 citazioni de
  • Konkurseröffnung nach Art. 166 SchKG
    BEZ.2022.54
    · 09/06/2022 · 30 citazioni de
  • Konkurseröffnung nach Art. 166 SchKG
    BEZ.2020.53
    · 15/10/2020 · 27 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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