Fatti
Il 7 ottobre 1997 l'Ufficio esecuzioni e fallimenti di S. ha comunicato alla debitrice T. G.-D. il ricevimento della richiesta di realizzazione da parte del creditore. La debitrice ha chiesto all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di respingere le richieste di realizzazione come presentate prematuramente. Tuttavia, l'Ufficio esecuzioni e fallimenti ha respinto la richiesta della debitrice, in quanto il creditore aveva rispettato il termine minimo di sei mesi ai sensi dell'art. 154 cpv. 1 LEF.
T. G.-D. ha presentato reclamo contro la decisione dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti all'Autorità di vigilanza sull'esecuzione e il fallimento del Cantone di Basilea Campagna. Ha sostenuto che il termine minimo di sei mesi per la presentazione della richiesta di realizzazione si prolungasse per il periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di esecuzione forzata e il passaggio in giudicato della decisione di esecuzione forzata. Tuttavia, l'Autorità di vigilanza e la Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale hanno respinto il reclamo.
Legge
Il Tribunale federale ha chiarito che, secondo la giurisprudenza e la dottrina relative all'ex art. 154 LEF, il procedimento giudiziario interrompe solo il termine massimo, ma non il termine minimo. La modifica dell'art. 154 cpv. 1 LEF nella revisione della Legge federale sull'esecuzione e il fallimento non ha cambiato nulla a riguardo.
Il Tribunale federale ha spiegato che l'art. 154 cpv. 1 LEF, così come gli artt. 88 cpv. 2 e 166 cpv. 2 LEF, indicano che si…