Art. 154 LEF
1 Il creditore può chiedere la realizzazione di un pegno manuale non prima di un mese né più tardi di un anno, quella di un pegno immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, i termini rimangono sospesi tra il giorno in cui fu promossa l’azione e quello della sua definitiva definizione giudiziale.
2 L’esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non è stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Termine per chiedere la realizzazione4 citazioni
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2DTF 50_III_1863 citazioni01/01/1924 · 3 citazioni
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3Esecuzione in via di realizzazione del pegno2 citazioni
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4Esecuzione in via di realizzazione di pegno. 1. Sull'esistenza di un diritto di pegno invocato da un creditore procedente non è competente a decidere l'ufficio delle esecuzioni né l'autorità di vigilanza, bensì il giudi…1 citazioni
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5DTF 69_III_791 citazioni01/01/1943 · 1 citazioni
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6Concordato con abbandono dell'attivo; art. 806 cpv. 1 CC0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni30/07/2003 · 2 citazioni de
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Maggiorazione per rilancio0 citazioniPS240057· 11/07/2024 · 0 citazioni de
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Auflage der Verteilungsliste0 citazioniPS230077· 07/06/2023 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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