Fatti
Nell'ambito di un concordato con abbandono dell'attivo, il pegno ai sensi dell'art. 806 cpv. 1 CC comprende anche i canoni di locazione o di affitto maturati, dal momento dell'omologazione del concordato fino al momento della realizzazione. La Cassa di risparmio di Konolfingen ha ottenuto che i canoni percepiti durante la procedura di liquidazione siano utilizzati prioritariamente per coprire il suo credito garantito da pegno immobiliare, anziché essere attribuiti alla massa fallimentare.Legge
Secondo l'art. 806 cpv. 1 CC, il pegno si estende anche ai crediti per canoni di locazione o di affitto maturati dall'apertura dell'esecuzione per la realizzazione del pegno immobiliare o dall'apertura del fallimento del debitore fino alla realizzazione. Sebbene il testo di questa disposizione non menzioni espressamente il concordato con abbandono dell'attivo, la Corte ritiene che questa estensione del pegno si applichi anche in questo caso.
Infatti, il concordato con abbandono dell'attivo, come il fallimento, costituisce una esecuzione generale dei beni del debitore. Non vi è quindi alcuna ragione di subordinare l'estensione del pegno ai crediti per canoni a un'iniziativa del creditore pignoratizio, come avviene in…