Art. 806 CC

1 Se il fondo gravato è dato in locazione, il diritto del creditore si estende anche ai crediti per pigioni e fitti decorrenti dopo introdotta l’esecuzione per realizzazione del pegno o dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, fino alla realizzazione.
2 Tale diritto è opponibile ai locatari dal momento in cui fu loro notificata l’esecuzione o fu pubblicato il fallimento.
3 Le convenzioni con cui il proprietario avesse disposto delle mercedi non ancora scadute ed i pignoramenti di queste da parte di altri creditori, non sono opponibili al creditore pignoratizio, che avesse promosso l’esecuzione in via di realizzazione del pegno, prima della scadenza delle mercedi stesse.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Pegno manuale costituito su titoli di pegno emessi a nome del proprietario; estensione del diritto di pegno al provento delle pigioni e dei fitti (art. 806 CC, 126 RFF, 76 RUF)
    · 24/04/1980 · 7 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 57_III_115
    01/01/1931 · 7 citazioni
  3. 3
    Concordato con abbandono dell'attivo; art. 806 cpv. 1 CC
    · 28/10/1982 · 6 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 41_III_224
    01/01/1915 · 6 citazioni
  5. 5
    Avviso ai conduttori e agli affittuari (art. 91 RFF)
    · 14/06/1995 · 4 citazioni Riassunto
  6. 6
    Art. 91 segg
    · 23/01/1991 · 4 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Arrest Nr. [aa]
    SCBES.2024.18
    · 12/07/2024 · 1 citazioni de
  • Klagefristansetzung vom 2. Juni 2015 / Betreibung (Beschwerde über ein Betreibungsamt)
    PS150203
    · 04/12/2015 · 1 citazioni de
  • 31/01/2006 · 1 citazioni fr

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.