Fatti

La Banca di Soletta SoBa aveva avviato un'esecuzione forzata per la realizzazione di un pegno immobiliare contro M. H. L'ufficio delle esecuzioni e dei fallimenti ha quindi ordinato, ai sensi dell'art. 91 LEF, la riscossione dei canoni di locazione per 42 posti auto e ha fissato il canone mensile a CHF 2'100. La terza proprietaria del pegno immobiliare, la Sch. AG, si è opposta a questo blocco del canone di locazione. L'autorità di vigilanza cantonale ha revocato il blocco del canone di locazione, in quanto la banca non aveva richiesto il blocco del canone di locazione insieme alla richiesta di esecuzione e non aveva versato l'anticipo sulle spese. La banca ha presentato ricorso contro questa decisione al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che il blocco del canone di locazione può essere richiesto anche in un momento successivo rispetto alla richiesta di esecuzione, a meno che non vi sia stata una rinuncia esplicita. Il creditore ipotecario non è obbligato a versare l'anticipo sulle spese per il blocco del canone di locazione insieme alla richiesta di esecuzione, in quanto l'ordinanza sulle tasse non contiene più indicazioni sull'ammontare dell'anticipo. Tuttavia, la successiva richiesta di ordinare il blocco del canone di locazione e l'ordinanza conseguente…