Art. 91 RFF
1 Se il creditore pignoratizio procedente richiede l’estensione del diritto di pegno ai crediti per pigioni e affitti (art. 806 CC ), l’ufficio di esecuzione, non appena ricevuta la domanda di esecuzione constaterà se esistano contratti di locazione o affitto sul fondo, e ingiungerà agli inquilini o affittuari di pagare d’ora innanzi pigioni ed affitti solo in mano dell’ufficio avvisandoli del pericolo di dover pagare due volte.
2 Questo avviso sarà dato anche durante le ferie o la sospensione dell’esecuzione concessa al debitore o al proprietario del pegno, sempreché il precetto esecutivo sia stato emesso prima. L’avviso può essere omesso se il fondo è già pignorato (art. 15 lett. b), e non sarà rinnovato in occasione di una nuova domanda di esecuzione in via di realizzazione del pegno o di pignoramento del fondo.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 77_III_1195 citazioni01/01/1951 · 5 citazioni
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2Avviso ai conduttori e agli affittuari (art. 91 RFF)3 citazioni
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3Art. 91 segg3 citazioni
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4DTF 64_III_1973 citazioni01/01/1938 · 3 citazioni
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5Amministrazione forzata di fondi2 citazioni
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6DTF 49_III_1692 citazioni01/01/1923 · 2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni21/03/2014 · 1 citazioni de
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RBOG 2001 Nr. 81 citazioni24/08/2001 · 1 citazioni de
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Arrest Nr. [aa]0 citazioniSCBES.2024.18· 12/07/2024 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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