Art. 91 RFF

1 Se il creditore pignoratizio procedente richiede l’estensione del diritto di pegno ai crediti per pigioni e affitti (art. 806 CC ), l’ufficio di esecuzione, non appena ricevuta la domanda di esecuzione constaterà se esistano contratti di locazione o affitto sul fondo, e ingiungerà agli inquilini o affittuari di pagare d’ora innanzi pigioni ed affitti solo in mano dell’ufficio avvisandoli del pericolo di dover pagare due volte.
2 Questo avviso sarà dato anche durante le ferie o la sospensione dell’esecuzione concessa al debitore o al proprietario del pegno, sempreché il precetto esecutivo sia stato emesso prima. L’avviso può essere omesso se il fondo è già pignorato (art. 15 lett. b), e non sarà rinnovato in occasione di una nuova domanda di esecuzione in via di realizzazione del pegno o di pignoramento del fondo.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 77_III_119
    01/01/1951 · 5 citazioni
  2. 2
    Avviso ai conduttori e agli affittuari (art. 91 RFF)
    · 14/06/1995 · 3 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 91 segg
    · 23/01/1991 · 3 citazioni
  4. 4
    DTF 64_III_197
    01/01/1938 · 3 citazioni
  5. 5
    Amministrazione forzata di fondi
    · 20/01/1983 · 2 citazioni Riassunto
  6. 6
    DTF 49_III_169
    01/01/1923 · 2 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 21/03/2014 · 1 citazioni de
  • RBOG 2001 Nr. 8
    24/08/2001 · 1 citazioni de
  • Arrest Nr. [aa]
    SCBES.2024.18
    · 12/07/2024 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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