Fatti
La Feba Immobilien AG è proprietaria degli immobili particella n. 524 e n. 536 a Haag. La Muco SE Muldenbau AG è inquilina dell'area industriale sulla particella n. 524 e di due uffici sulla particella n. 536. Il 5 luglio 1982, la Feba Immobilien AG ha presentato al presidente del tribunale distrettuale di Werdenberg una richiesta di ordinare lo sfratto degli inquilini della Muco SE Muldenbau AG. Ciò era motivato dalla disdetta del 24 febbraio 1982, con effetto al 31 maggio 1982.
Il presidente del tribunale ha respinto l'ordine di sfratto, in quanto l'inquilina aveva dimostrato in modo credibile il rinnovo del contratto. La Feba Immobilien AG ha quindi presentato un ricorso, che il giudice d'appello del tribunale cantonale di San Gallo ha accolto con decisione del 25 ottobre 1982, ordinando lo sfratto degli inquilini.
Contro questa decisione, la Muco SE Muldenbau AG ha presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Essa sosteneva una violazione palese e quindi arbitraria dell'art. 94 cpv. 1 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).
Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 94 cpv. 1 LEF, le disdette ai locatari e gli sfratti degli inquilini dopo l'imposizione del divieto di esecuzione forzata rientrano nella competenza esclusiva dell'ufficio esecuzioni, anche nel procedimento di realizzazione del pegno. Il testo di questa disposizione è chiaro e non richiede interpretazione.
Il Tribunale federale ha…