Art. 101 LEF

1 Il pignoramento di un fondo limita la facoltà di disporne. L’ufficio comunica senza indugio il pignoramento all’ufficio del registro fondiario, con la data e la somma per la quale è fatto, affinché proceda senza indugio all’annotazione. Sono pure comunicate la partecipazione di altri creditori e la cessazione del pignoramento.
2 L’annotazione è radiata se la realizzazione non è chiesta entro due anni dal pignoramento.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Il pignoramento di un immobile e di beni mobili è nullo per il fatto che l'ufficio di esecuzione ha omesso di procedere alla stima (art. 97 cpv. 1 LP, art. 8 e 9 cpv. 1 RFF), alla menzione della rivendicazione di un ter…
    · 25/02/1971 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 42_III_242
    09/06/1916 · 1 citazioni
  3. 3
    La via da seguire è quella del decreto di misure provvisionali positive (consid. 1b)
    · 10/09/1991 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Arrest
    · 05/12/2012 · 2 citazioni de
  • Miete, Zahlungsverzugskündigung
    · 04/02/2025 · 1 citazioni de Riassunto
  • Kündigungsschutz / Anfechtung
    NG240003
    · 16/08/2024 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.