Art. 101 LEF
1 Il pignoramento di un fondo limita la facoltà di disporne. L’ufficio comunica senza indugio il pignoramento all’ufficio del registro fondiario, con la data e la somma per la quale è fatto, affinché proceda senza indugio all’annotazione. Sono pure comunicate la partecipazione di altri creditori e la cessazione del pignoramento.
2 L’annotazione è radiata se la realizzazione non è chiesta entro due anni dal pignoramento.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Il pignoramento di un immobile e di beni mobili è nullo per il fatto che l'ufficio di esecuzione ha omesso di procedere alla stima (art. 97 cpv. 1 LP, art. 8 e 9 cpv. 1 RFF), alla menzione della rivendicazione di un ter…3 citazioni
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2DTF 42_III_2421 citazioni09/06/1916 · 1 citazioni
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3La via da seguire è quella del decreto di misure provvisionali positive (consid. 1b)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Arrest2 citazioni
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Miete, Zahlungsverzugskündigung1 citazioni
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Kündigungsschutz / Anfechtung1 citazioniNG240003· 16/08/2024 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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