Fatti
X, architetto, è stato condannato dalla cassa di compensazione del Cantone di Zurigo a pagare contributi personali come lavoratore indipendente per gli anni 1984/85, nonché interessi di mora per gli anni 1981-1985 e contributi per il 1988/89. X ha chiesto la riduzione dei contributi e la remissione degli interessi di mora, richiesta respinta dalla cassa di compensazione. X ha fatto ricorso contro questa decisione presso la commissione di ricorso dell'AVS del Cantone di Zurigo, chiedendo la sospensione dell'esecuzione. Questa richiesta è stata respinta dal presidente della commissione di ricorso.Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ritiene che la decisione impugnata non possa essere oggetto di sospensione dell'esecuzione, in quanto si tratta di una decisione puramente negativa che non richiede esecuzione. Tuttavia, il Tribunale federale ammette che il ricorrente rischia un danno irreparabile in caso di immediata prosecuzione dell'esecuzione forzata del credito contributivo, data la sua…