Art. 1 PA

1 La presente legge si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un’autorità amministrativa federale.
2 Sono autorità nel senso del cpv. 1:
  1. a. il Consiglio federale, i suoi Dipartimenti, la Cancelleria federale, nonché le divisioni, le aziende, gli istituti e gli altri servizi dell’amministrazione federale che da essi dipendono;
  2. b. gli organi dell’Assemblea federale e dei tribunali federali per le decisioni di prima istanza e le decisioni su ricorso, in conformità all’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927 ;
  3. c. gli istituti o le aziende federali autonomi; cbis. il Tribunale amministrativo federale;
  4. d. le commissioni federali;
  5. e. altre istanze od organismi indipendenti dall’amministrazione federale, in quanto decidano nell’adempimento d’un compito di diritto pubblico a essi affidato dalla Confederazione.
3 Nella procedura delle autorità cantonali di ultima istanza che non decidono definitivamente in virtù del diritto pubblico federale sono applicabili soltanto gli articoli 34 a 38 e 61 capoversi 2 e 3 concernenti la notificazione delle decisioni e l’articolo 55 capoversi 2 e 4 concernente la revoca dell’effetto sospensivo. È fatto salvo l’articolo 97 cpv. 2 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernente la revoca dell’effetto sospensivo a ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    La via da seguire è quella del decreto di misure provvisionali positive (consid. 1b)
    · 10/09/1991 · 48 citazioni Riassunto
  2. 2
    Ne discende che le decisioni incidentali concernenti la concessione o il rifiuto dell'effetto sospensivo emanate in questa materia sono fondate sul diritto federale. - L'effetto sospensivo riconosciuto da un'autorità gi…
    · 30/01/1998 · 42 citazioni Riassunto
  3. 3
    Procedura d'interconnessione ai sensi della legge sulle telecomunicazioni
    · 22/11/2005 · 35 citazioni
  4. 4
    Riesame della decisione amministrativa dopo il deposito del ricorso
    · 22/09/1977 · 18 citazioni
  5. 5
    Il diritto all'assistenza giudiziaria gratuita è dato, alle medesime condizioni in tutti i rami delle assicurazioni sociali federali, anche per la procedura cantonale di ricorso (conferma della giurisprudenza).
    · 10/01/1977 · 18 citazioni Riassunto
  6. 6
    Ripartizione delle spese in caso di successo totale con rinvio
    · 23/03/2011 · 15 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.