Fatti

L'Ufficio cantonale per l'industria, il commercio e il lavoro di San Gallo (KIGA) ha emanato due decisioni con le quali ha sospeso il diritto all'indennità di disoccupazione del beneficiario B. per un totale di 65 giorni a causa della mancata osservanza di direttive. B. ha impugnato tali decisioni con ricorso, a seguito del quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo ha accolto la richiesta di effetto sospensivo dei ricorsi e ha ordinato al KIGA di versare provvisoriamente le indennità non corrisposte.

Il KIGA ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo chiedendo l'annullamento dell'ordine di pagamento delle indennità. L'Ufficio federale dell'economia pubblica ha sostenuto la richiesta del KIGA.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni afferma che, in linea di principio, i provvedimenti di sospensione nell'assicurazione contro la disoccupazione sono soggetti all'effetto sospensivo, in quanto non si tratta di decisioni negative per le quali la questione dell'effetto sospensivo non può essere posta.

Tuttavia, il tribunale deve considerare che, ai sensi dell'art. 30 cpv. 3 frase 4 LADI, la sospensione del diritto all'indennità deve essere revocata entro sei mesi dall'inizio del periodo di sospensione. Questa disposizione significa che i giorni di sospensione disposti difficilmente potrebbero essere revocati entro tale termine in caso di contestazione giudiziale. Pertanto, la concessione dell'effetto sospensivo del ricorso contro un…