Art. 30 LADI
Sospensione del diritto all’indennità
1 L’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se:
- a. è disoccupato per propria colpa;
- b. ha rinunciato a detrimento dell’assicurazione contro la disoccupazione a pretese di salario o di risarcimento verso l’ultimo datore di lavoro;
- c. non fa il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata;
- d. non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo;
- e. ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l’obbligo di informare o di annunciare, oppure f. ha indebitamente ottenuto o tentato di ottenere l’indennità di disoccupazione. g. durante la fase di progettazione ha ricevuto indennità giornaliere (art. 71a cpv. 1) e, terminata questa fase, non è in grado per colpa sua di intraprendere un’attività lucrativa indipendente.
2 Il servizio cantonale pronuncia le sospensioni di cui al cpv. 1 lettere c, d e g, nonché secondo il cpv. 1 lett. e qualora sia stato violato l’obbligo di informare o di annunciare rispetto ad esso o all’ufficio del lavoro. Negli altri casi decidono le casse.
3 La sospensione vale soltanto per i giorni in cui il disoccupato soddisfa i presupposti per il diritto all’indennità. Il n. dei giorni di sospensione è computato nel n. massimo di indennità giornaliere giusta l’articolo 27. La durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al cpv. 1 lett. g, a 25 giorni al massimo. L’esecuzione della sospensione decade sei mesi dopo l’inizio del termine di sospensione.
3bis Il Consiglio federale può prescrivere una durata minima di sospensione.
4 Se una cassa non sospende un disoccupato dal diritto all’indennità, pur esistendone un motivo, la sospensione è decisa dal servizio cantonale.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, art. 104 lett. a OG1’098 citazioni
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2Art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988. - L'art. 44 lett. b OA…813 citazioni
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3Art. 31 cpv. 1 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969. - L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI non è contrario alla Convenzione n. 168 concernente la promozione dell'impiego e la protezione cont…721 citazioni
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4637 citazioni
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5Art. 42 cpv. 2 OADI: sospensione e decadenza del diritto all'indennità di disoccupazione. - Una sospensione del diritto all'indennità ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. f LADI può essere pronunciata solo qualora l'assic…578 citazioni
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6510 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione contro la disoccupazione129 citazioni
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Assicurazione contro la disoccupazione122 citazioni
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118 citazioni10/06/2014 · 118 citazioni de
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