Art. 30 LADI

Sospensione del diritto all’indennità

1 L’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se:
  1. a. è disoccupato per propria colpa;
  2. b. ha rinunciato a detrimento dell’assicurazione contro la disoccupazione a pretese di salario o di risarcimento verso l’ultimo datore di lavoro;
  3. c. non fa il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata;
  4. d. non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo;
  5. e. ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l’obbligo di informare o di annunciare, oppure f. ha indebitamente ottenuto o tentato di ottenere l’indennità di disoccupazione. g. durante la fase di progettazione ha ricevuto indennità giornaliere (art. 71a cpv. 1) e, terminata questa fase, non è in grado per colpa sua di intraprendere un’attività lucrativa indipendente.
2 Il servizio cantonale pronuncia le sospensioni di cui al cpv. 1 lettere c, d e g, nonché secondo il cpv. 1 lett. e qualora sia stato violato l’obbligo di informare o di annunciare rispetto ad esso o all’ufficio del lavoro. Negli altri casi decidono le casse.
3 La sospensione vale soltanto per i giorni in cui il disoccupato soddisfa i presupposti per il diritto all’indennità. Il n. dei giorni di sospensione è computato nel n. massimo di indennità giornaliere giusta l’articolo 27. La durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al cpv. 1 lett. g, a 25 giorni al massimo. L’esecuzione della sospensione decade sei mesi dopo l’inizio del termine di sospensione.
3bis Il Consiglio federale può prescrivere una durata minima di sospensione.
4 Se una cassa non sospende un disoccupato dal diritto all’indennità, pur esistendone un motivo, la sospensione è decisa dal servizio cantonale.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, art. 104 lett. a OG
    · 27/05/1997 · 1’098 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988. - L'art. 44 lett. b OA…
    · 17/03/1998 · 813 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 31 cpv. 1 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969. - L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI non è contrario alla Convenzione n. 168 concernente la promozione dell'impiego e la protezione cont…
    · 17/03/1998 · 721 citazioni Riassunto
  4. 4
    · 24/01/1996 · 637 citazioni Riassunto
  5. 5
    Art. 42 cpv. 2 OADI: sospensione e decadenza del diritto all'indennità di disoccupazione. - Una sospensione del diritto all'indennità ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. f LADI può essere pronunciata solo qualora l'assic…
    · 26/04/1999 · 578 citazioni Riassunto
  6. 6
    · 22/10/2013 · 510 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Assicurazione contro la disoccupazione
    · 22/12/2009 · 129 citazioni de
  • Assicurazione contro la disoccupazione
    · 30/04/2009 · 122 citazioni de
  • 10/06/2014 · 118 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.