Fatti

La Cassa di disoccupazione del Cantone di Zurigo ha sospeso le prestazioni a H., nata nel 1942, per tre giorni a causa di sforzi di ricerca di lavoro insufficienti. Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha accolto il ricorso di H. La Cassa di disoccupazione ha quindi ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni, che ha esaminato d'ufficio la compatibilità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con la Convenzione n. 168 dell'OIT sulla promozione dell'occupazione e la protezione contro la disoccupazione.

Legge

Il Tribunale federale ha ritenuto che l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, che prevede la sospensione delle prestazioni in caso di sforzi di ricerca di lavoro insufficienti, è conforme alla Convenzione n. 168 dell'OIT. Tale convenzione non vieta agli Stati di prevedere sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cercare attivamente un lavoro. Al contrario, essa ammette espressamente che le prestazioni possano essere rifiutate, soppresse, sospese o ridotte in determinati casi, in particolare quando l'assicurato ha trascurato, senza motivo legittimo, di utilizzare i servizi messi a sua disposizione per la ricerca di lavoro.

Inoltre, il Tribunale federale ha ritenuto che la…