Art. 35 LPP
Riduzione delle prestazioni per colpa grave
Se l’AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione, perché l’avente diritto ha cagionato la morte o l’invalidità per colpa grave oppure si oppone a un provvedimento d’integrazione dell’AI, l’istituto di previdenza può ridurre le sue prestazioni in misura corrispondente.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 31 cpv. 1 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969. - L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI non è contrario alla Convenzione n. 168 concernente la promozione dell'impiego e la protezione cont…102 citazioni
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2Art. 26 OLL 3. Registrazioni video sul posto di lavoro quali mezzi di prova nel processo in materia di assicurazioni sociali (consid. 2, 3.1 e 3.2).1 citazioni
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3Art. 24 cpv. 1 OPP 2: Calcolo del sovrindennizzo0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Previdenza professionale2 citazioni
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Ultime sentenze del TF
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