Fatti
Y. (nato nel 1966) ha lavorato dal 17 febbraio 1997 come addetto al rifornimento/cassiere presso la società X. AG ed era quindi assicurato presso la previdenza del personale della società X. AG nell'ambito della previdenza professionale. Il datore di lavoro ha risolto il suo rapporto di lavoro e quello di altri tre dipendenti il 15 ottobre 2003 con effetto immediato e senza preavviso, accusandoli di furto e appropriazione indebita sul luogo di lavoro. Nel novembre 2004, [Y.] si è rivolto all'assicurazione invalidità per richiedere prestazioni. L'ufficio AI di Basilea-Campagna gli ha accordato una rendita AI completa a decorrere dal 1° novembre 2006, senza informarne la previdenza del personale della società X. AG.
[Y.] ha presentato una denuncia contro la previdenza del personale della società X. AG con l'obiettivo di ottenere una rendita di invalidità. Il Tribunale cantonale di Basilea-Campagna ha accolto in linea di principio la denuncia. La previdenza del personale della società X. AG ha quindi presentato un ricorso in materia di diritto pubblico con l'obiettivo di respingere integralmente la denuncia.
Legge
Il Tribunale federale accoglie il ricorso. Esso afferma che le registrazioni video sul luogo di lavoro richieste dalla ricorrente sono in linea di principio mezzi di prova legittimi e adeguati per dimostrare i presunti reati e i fatti giuridicamente rilevanti. Il tribunale cantonale ha violato il principio di indagine e il diritto della ricorrente alla prova, non ammettendo tali mezzi di prova.
Il Tribunale federale sottolinea che la questione della riduzione o del rifiuto delle prestazioni ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 LPGA non è stata definitivamente chiarita nel…