Art. 19 OADI

Annuncio personale per il collocamento

1 L’assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento. L’annuncio può essere effettuato tramite la piattaforma di accesso ai servizi online (art. 83 cpv. 1bis lett. d LADI) o presentandosi presso il servizio competente (art. 18).
2 Al momento dell’annuncio, l’assicurato deve fornire il suo n. AVS .
3 La data dell’annuncio è confermata all’assicurato per scritto.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 31 cpv. 1 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969. - L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI non è contrario alla Convenzione n. 168 concernente la promozione dell'impiego e la protezione cont…
    · 17/03/1998 · 103 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 4 cpv. 1 Cost
    · 27/04/1998 · 36 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 27 cpv. 2 LPGA: Obbligo di consulenza degli assicuratori
    · 14/09/2005 · 7 citazioni Riassunto
  4. 4
    Art. 8 cpv. 1 lett. e, art. 9 cpv. 3, art. 13 cpv. 1 LADI, art. 11 cpv. 1 e 2 OADI. - La somma dei giorni civili computati ai fini del calcolo del periodo di contribuzione non può essere arrotondata in modo da soddisfar…
    · 17/05/1996 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Assicurazione contro la disoccupazione
    C_9/2005
    · 21/12/2005 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.