Art. 19 OADI
Annuncio personale per il collocamento
1 L’assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento. L’annuncio può essere effettuato tramite la piattaforma di accesso ai servizi online (art. 83 cpv. 1bis lett. d LADI) o presentandosi presso il servizio competente (art. 18).
2 Al momento dell’annuncio, l’assicurato deve fornire il suo n. AVS .
3 La data dell’annuncio è confermata all’assicurato per scritto.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 31 cpv. 1 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969. - L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI non è contrario alla Convenzione n. 168 concernente la promozione dell'impiego e la protezione cont…103 citazioni
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2Art. 4 cpv. 1 Cost36 citazioni
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3Art. 27 cpv. 2 LPGA: Obbligo di consulenza degli assicuratori7 citazioni
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4Art. 8 cpv. 1 lett. e, art. 9 cpv. 3, art. 13 cpv. 1 LADI, art. 11 cpv. 1 e 2 OADI. - La somma dei giorni civili computati ai fini del calcolo del periodo di contribuzione non può essere arrotondata in modo da soddisfar…1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione contro la disoccupazione0 citazioniC_9/2005· 21/12/2005 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.