Fatti
Il sig. M., autore di sceneggiature e regista o direttore di produzione nell'industria cinematografica, ha lavorato temporaneamente per la società Y AG, una società di produzione cinematografica, dal 1° ottobre 1992 al 15 aprile 1993. Dopo aver seguito vari trattamenti medici tra settembre 1993 e ottobre 1994, si è iscritto all'ufficio di collocamento il 9 novembre 1994 e ha richiesto indennità di disoccupazione alla cassa di disoccupazione della Federazione dei sindacati dell'edilizia e dell'industria (GBI) a partire dal 14 novembre 1994. La cassa di disoccupazione ha respinto la sua domanda il 14 dicembre 1994 in quanto non soddisfaceva il requisito minimo di durata dei contributi di sei mesi. Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha annullato questa decisione e rinviato il fascicolo alla cassa di disoccupazione per esaminare le altre condizioni di diritto. Durante questo esame, è emerso che il sig. M. aveva adempiuto all'obbligo di controllo solo dall'8 al 30 novembre 1994. La cassa di disoccupazione ha quindi respinto la sua domanda di indennità a partire dal 1° dicembre 1994.Legge
Il DTF ritiene che il ricorrente non possa invocare la tutela del legittimo affidamento nel diritto pubblico per essere dispensato dal rispetto degli obblighi di controllo. La giurisprudenza ha infatti adottato un approccio molto restrittivo in materia, richiedendo in particolare che l'amministrazione…