Fatti
La controversia riguarda un assicurato che si è iscritto alla disoccupazione il 21 novembre 2003 e ha richiesto indennità di disoccupazione a partire dal 27 ottobre 2003. Durante il colloquio iniziale del 18 dicembre 2003, ha informato il Centro regionale di collocamento (CRC) della sua intenzione di effettuare un soggiorno linguistico di cinque mesi all'estero a partire da febbraio 2004. Il CRC ha quindi ritenuto che l'assicurato non fosse idoneo al reinserimento durante il periodo tra la richiesta e l'inizio del soggiorno linguistico, e gli ha rifiutato le indennità di disoccupazione. L'assicurato ha contestato questa decisione, sostenendo che il CRC avrebbe dovuto informarlo durante il colloquio del 18 dicembre 2003 che il suo progetto di soggiorno all'estero metteva in discussione la sua idoneità al reinserimento.Legge
Il Tribunale federale ritiene che il CRC avesse l'obbligo, ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 LADI, di informare l'assicurato durante il colloquio del 18 dicembre 2003 che il suo progetto di soggiorno all'estero poteva compromettere la sua idoneità al reinserimento. Il mancato adempimento di questo obbligo di consulenza equivale a una fornitura di informazioni errate, il che può comportare l'applicazione dei principi della protezione della buona fede. Tuttavia, prima di…