Art. 85b LADI

Uffici di collocamento regionali

1 I Cantoni istituiscono uffici regionali di collocamento. Affidano loro compiti del servizio cantonale. Possono affidare loro la procedura di annuncio per il collocamento prevista nell’articolo 17 cpv. 2.
2 Per l’adempimento dei loro compiti, gli uffici di collocamento regionali possono avvalersi di privati.
3 I Cantoni comunicano all’ufficio di compensazione i compiti e le competenze attribuite agli uffici di collocamento regionali.
4 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti professionali delle persone incaricate del servizio pubblico di collocamento.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 27 cpv. 2 LPGA: Obbligo di consulenza degli assicuratori
    · 14/09/2005 · 27 citazioni Riassunto
  2. 2
    Ripetuto rifiuto di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro; privazione del diritto a prestazioni
    · 21/06/1999 · 14 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 16 cpv. 2 lett. i, art. 85 cpv. 1 lett. c LADI
    · 07/08/2002 · 8 citazioni
  4. 4
    Art. 8 cpv. 1 lett. f, art. 15 cpv. 1, art. 30a cpv. 1, art. 85 cpv. 1 lett. b e d, art. 85b e art. 113 LADI: Delega di competenza agli uffici regionali di collocamento
    · 20/08/2003 · 5 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.