Art. 85b LADI
Uffici di collocamento regionali
1 I Cantoni istituiscono uffici regionali di collocamento. Affidano loro compiti del servizio cantonale. Possono affidare loro la procedura di annuncio per il collocamento prevista nell’articolo 17 cpv. 2.
2 Per l’adempimento dei loro compiti, gli uffici di collocamento regionali possono avvalersi di privati.
3 I Cantoni comunicano all’ufficio di compensazione i compiti e le competenze attribuite agli uffici di collocamento regionali.
4 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti professionali delle persone incaricate del servizio pubblico di collocamento.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 27 cpv. 2 LPGA: Obbligo di consulenza degli assicuratori27 citazioni
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2Ripetuto rifiuto di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro; privazione del diritto a prestazioni14 citazioni
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3Art. 16 cpv. 2 lett. i, art. 85 cpv. 1 lett. c LADI8 citazioni
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4Art. 8 cpv. 1 lett. f, art. 15 cpv. 1, art. 30a cpv. 1, art. 85 cpv. 1 lett. b e d, art. 85b e art. 113 LADI: Delega di competenza agli uffici regionali di collocamento5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni
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Arbeitslosenversicherung (Arbeitslosenentschädigung, Verwaltungsverfahren)1 citazioni
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.