Fatti

Il ricorrente G., nato nel 1949, si è annunciato all'inizio di ottobre 1995 per il collocamento e il pagamento delle indennità di disoccupazione. Il 13 dicembre 1996, il suo diritto alle prestazioni è stato sospeso per 32 giorni per non essersi presentato a un impiego nell'ambito di un programma di occupazione. Da marzo 1997, G. svolge un'attività a tempo parziale presso la società C. AG, che gli procura un guadagno intermedio. Dopo che non aveva dato seguito a tre convocazioni (una a febbraio 1997 e due a luglio 1997) per candidarsi al programma di occupazione menzionato, il Centro regionale di collocamento (ORP) di Obvaldo e Nidvaldo gli ha revocato il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione a partire dal 5 agosto 1997.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che la revoca del diritto alle prestazioni sia contraria al diritto federale. Infatti, l'esercizio di un'attività che procura un guadagno intermedio ha la precedenza su una misura di occupazione temporanea. Sebbene G. non abbia dato seguito alle convocazioni per il programma di…