Art. 81 LADI
Compiti delle casse
1 Le casse adempiono in particolare i compiti seguenti:
- a. appurano il diritto alle prestazioni, nella misura in cui questo compito non è espressamente riservato ad un altro ente;
- b. sospendono l’assicurato dal diritto all’indennità nei casi previsti dall’articolo 30 cpv. 1, sempreché tale facoltà non spetti, secondo il cpv. 2, al servizio cantonale;
- c. versano le prestazioni, salvo disposizione contraria della legge;
- d. amministrano il capitale d’esercizio secondo le disposizioni dell’ordinanza;
- e. rendono periodicamente conto secondo le istruzioni dell’ufficio di compensazione.
2 La cassa può sottoporre un caso al servizio cantonale, per decisione, qualora sia dubbio:
- a. se l’assicurato abbia diritto alle prestazioni;
- b. se, per quanti giorni o da qual momento l’assicurato debba essere sospeso dal diritto alle prestazioni.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 27 cpv. 2 LPGA: Obbligo di consulenza degli assicuratori46 citazioni
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2Art. 81 cpv. 2 lett. a, art. 85 cpv. 1 lett. e, art. 95 cpv. 1 LADI: Domanda di restituzione di prestazioni percepite indebitamente, in seguito a una decisione del servizio cantonale in un caso dubbio sottopostogli da u…28 citazioni
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39 citazioni
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4Spese giudiziarie; dispensa dal versamento delle spese processuali4 citazioni
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5Art. 27 LPGA: Informazione e consulenza4 citazioni
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6Spese giudiziarie; dispensa dal versamento delle spese3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione contro la disoccupazione3 citazioni
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2 citazioni
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2 citazioni15/02/2008 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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