Fatti

Il presente caso riguarda la questione se la cassa di disoccupazione soccombente in un procedimento dinanzi al Tribunale federale debba sostenere le spese giudiziarie. La Cassa cantonale di disoccupazione di San Gallo aveva presentato ricorso contro una decisione del Tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo al Tribunale federale.

Secondo la giurisprudenza precedente, le casse di disoccupazione dovevano sostenere le spese giudiziarie nei procedimenti a pagamento dinanzi al Tribunale federale. Con l'entrata in vigore della Legge sul Tribunale federale (LTF) nel 2007, sorge ora la questione se qualcosa sia cambiato a riguardo.

Legge

Il Tribunale federale afferma che i principi dell'obbligo di sostenere le spese sono stati ampiamente mantenuti rispetto al diritto precedente. Ai sensi dell'art. 66 cpv. 4 LTF, la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e le organizzazioni con compiti di diritto pubblico sono esenti dalle spese giudiziarie, a condizione che agiscano nell'ambito delle loro competenze ufficiali e non si tratti di un interesse patrimoniale.

Il Tribunale federale chiarisce che le casse cantonali di disoccupazione, in quanto organi cantonali, rientrano nella nozione di "Cantone" e pertanto beneficiano dell'esenzione dalle spese. Le casse di…