Art. 77 LADI
Casse pubbliche
1 Ogni Cantone deve disporre di una cassa pubblica, aperta a tutti gli abitanti assicurati del Cantone e ai frontalieri assicurati occupati nel Cantone. Essa è inoltre a disposizione delle aziende situate nel Cantone per il pagamento delle indennità per lavoro ridotto e per intemperie a tutti i lavoratori colpiti, indipendentemente dal loro domicilio. Essa è competente per il pagamento dell’indennità per insolvenza (art. 53 cpv. 1).
2 Il Cantone è il titolare della cassa.
3 ...
4 Più Cantoni possono, con il consenso della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) , gestire una cassa pubblica in comune per i loro territori.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Spese giudiziarie; dispensa dal versamento delle spese processuali1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
2 citazioni11/05/2017 · 2 citazioni de
-
Assicurazione contro la disoccupazione1 citazioni
-
Strafverfahren; Nichtzulassung des0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.