Art. 77 LADI

Casse pubbliche

1 Ogni Cantone deve disporre di una cassa pubblica, aperta a tutti gli abitanti assicurati del Cantone e ai frontalieri assicurati occupati nel Cantone. Essa è inoltre a disposizione delle aziende situate nel Cantone per il pagamento delle indennità per lavoro ridotto e per intemperie a tutti i lavoratori colpiti, indipendentemente dal loro domicilio. Essa è competente per il pagamento dell’indennità per insolvenza (art. 53 cpv. 1).
2 Il Cantone è il titolare della cassa.
3 ...
4 Più Cantoni possono, con il consenso della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) , gestire una cassa pubblica in comune per i loro territori.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Spese giudiziarie; dispensa dal versamento delle spese processuali
    · 25/09/2007 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 11/05/2017 · 2 citazioni de
  • Assicurazione contro la disoccupazione
    · 25/09/2007 · 1 citazioni de
  • Strafverfahren; Nichtzulassung des
    · 14/05/2020 · 0 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.