Fatti

Il Dipartimento dell'economia pubblica e degli affari interni del Cantone di Argovia, Ufficio per l'economia e il lavoro (AWA), ha presentato il 8 marzo 2019 una denuncia penale contro [A.] per indebita percezione di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione per un importo di CHF 25'895.05. L'AWA voleva partecipare al procedimento come parte civile, ma la Procura pubblica di Muri-Bremgarten ha respinto tale richiesta. Il Tribunale superiore del Cantone di Argovia ha confermato questa decisione, a seguito di che l'AWA ha presentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha motivato tale decisione affermando che la cassa pubblica di disoccupazione, in quanto ente amministrativo che agisce in veste pubblica, non può essere ammessa come parte civile ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 del Codice di procedura penale svizzero (CPP). La cassa non è direttamente lesa nei suoi diritti in caso di indebita percezione di prestazioni, in quanto essa amministra il capitale operativo solo in veste fiduciaria, mentre il fondo di compensazione rimane proprietario dei mezzi.

Inoltre, il Tribunale federale ha affermato che gli interessi pubblici relativi all'azione penale e alla condanna dell'imputato sono tutelati dal procedimento penale condotto dalla Procura pubblica. Altri enti amministrativi…