Art. 65 LTF
Spese giudiziarie
1 Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l’emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni.
2 La tassa di giustizia è stabilita in funzione del valore litigioso, dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti.
3 Di regola, il suo importo è di:
- a. 200 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
- b. 200 a 100 000 franchi nelle altre controversie.
4 È di 200 a 1000 franchi, a prescindere dal valore litigioso, nelle controversie:
- a. concernenti prestazioni di assicurazioni sociali;
- b. concernenti discriminazioni fondate sul sesso;
- c. risultanti da un rapporto di lavoro, sempreché il valore litigioso non superi 30 000 franchi;
- d. secondo gli articoli 7 e 8 della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili.
5 Se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale federale può aumentare tali importi, ma al massimo fino al doppio nei casi di cui al cpv. 3 e fino a 10 000 franchi nei casi di cui al cpv. 4.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art 72bis OAI (in vigore fino al 31 marzo 2011); allestimento di perizie amministrative e giudiziarie presso i centri d'osservazione medica dell'AI; rispetto del principio di un'equa procedura amministrativa e ricorsual…184 citazioni
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296 citazioni
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3Principio della protezione della buona fede nei casi concernenti la modifica della giurisprudenza sull'inizio del termine per contestare la ripartizione delle spese stabilite in una decisione di rinvio19 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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25 citazioni
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18 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.