Fatti

La assicurata, nata nel 1955, si è rivolta nel giugno 2011 all’assicurazione invalidità (Ufficio AI del Cantone Soletta) per richiedere prestazioni. Il 22 novembre 2011 l’Ufficio AI ha incaricato il centro di valutazione BEGAZ di redigere una perizia multidisciplinare, che è stata consegnata il 19 aprile 2012. Sulla base di tale perizia, l’Ufficio AI ha respinto la domanda con provvedimento del 6 marzo 2013. Il ricorso proposto contro tale decisione è stato accolto dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Soletta con decisione del 21 maggio 2014: il provvedimento è stato annullato e la pratica è stata rinviata all’amministrazione affinché fosse disposta una nuova valutazione MEDAS secondo la procedura indicata nelle considerazioni e, in seguito, fosse nuovamente pronunciata una decisione in merito al diritto alle prestazioni dell’assicurata. Inoltre, l’Ufficio AI è stato condannato a corrispondere all’assicurata un’indennità di parte pari a fr. 2'502.90 nonché le spese di procedimento per fr. 600.-.

Successivamente, l’Ufficio AI ha incaricato il Centro di valutazione medica (ZMB) di Basilea di redigere una perizia interdisciplinare, che è stata consegnata il 23 aprile 2015. Sulla base di tale perizia, l’amministrazione ha nuovamente respinto la domanda di rendita per mancanza dei presupposti di invalidità (preavviso del 23 ottobre 2015, provvedimento definitivo divenuto inoppugnabile l’8 dicembre 2015).

Con ricorso in materia di diritto pubblico del 25 febbraio 2016, l’Ufficio AI ha chiesto l’annullamento delle cifre dispositiva 2 e 3 della decisione del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Soletta del 21 maggio 2014. L’Ufficio AI chiedeva di essere esonerato da qualsiasi obbligo di pagamento delle spese, in particolare dall’obbligo di versare un’indennità di parte e le spese di procedimento. La prima istanza e l’assicurata hanno concluso per il rigetto del ricorso. Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso.

Legge

1. Ammissibilità del ricorso Il Tribunale federale ha esaminato d’ufficio l’ammissibilità del ricorso. La decisione impugnata era un provvedimento intermedio, impugnabile solo alle condizioni dell’art. 93 cpv. 1 LTF. Un provvedimento intermedio ricorre quando la prima istanza si pronuncia sulle conseguenze in materia di spese di una decisione di rinvio. Un siffatto provvedimento intermedio non causa un pregiudizio irreparabile ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, poiché la decisione sulle spese può essere impugnata in un secondo momento, a seguito della nuova decisione di merito emessa in base alla decisione di rinvio (art. 93 cpv. 3 LTF). Il termine per il ricorso decorre dalla data di notifica della nuova decisione (art. 100 LTF). Nel caso di specie, il ricorso dell’Ufficio AI del 25 febbraio 2016 era tardivo, poiché la nuova decisione era già stata notificata l’8 dicembre 2015.

2. Protezione del legittimo affidamento in caso di mutamento della giurisprudenza: In linea di principio, una nuova giurisprudenza deve essere applicata immediatamente e in tutti i casi. Tuttavia, occorre tener conto del principio di buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.) e del principio di protezione del legittimo affidamento (art. 9 Cost.). Una modifica della giurisprudenza concernente le condizioni di ammissibilità di un ricorso non può essere disposta senza preavviso se comporta la decadenza di un diritto. L’Ufficio AI poteva legittimamente fare affidamento, alla luce della giurisprudenza fino ad allora seguita dalle sezioni di diritto sociale del Tribunale federale, sul fatto che la prassi vigente in materia di calcolo dei termini sarebbe continuata. Pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività avrebbe violato il principio di protezione del legittimo affidamento. Il ricorso è stato quindi dichiarato ammissibile e trattato nel merito.

3. Valutazione delle prove e utilizzabilità della perizia Il Tribunale delle assicurazioni di prima istanza aveva motivato il rinvio della pratica sostenendo che la perizia BEGAZ del 19 aprile 2012 non fosse utilizzabile, poiché non erano state rispettate le prescrizioni secondo DTF 137 V 210. Il Tribunale federale ha tuttavia constatato che il rinvio della pratica non si fondava su una valutazione delle prove nel caso concreto, bensì sanzionava una prassi generale di assegnazione dell’Ufficio AI. Le prescrizioni secondo DTF 137 V 210 avevano ancora carattere esortativo al momento dell’incarico (22 novembre 2011) e non erano vincolanti.…