Art. 79 LADI

Istituzione, organizzazione e natura giuridica delle casse

1 I titolari stabiliscono in un regolamento l’organizzazione della loro cassa, le limitazioni eventuali del campo d’attività, come anche, se la cassa ha più titolari, i rapporti interni di responsabilità. Essi devono sottoporre il regolamento all’ufficio di compensazione, per approvazione.
2 Le casse non hanno personalità giuridica propria, ma trattano con l’esterno in nome proprio e hanno capacità di stare in giudizio.
3 Le operazioni di pagamento delle casse di disoccupazione private devono svolgersi attraverso conti bancari o postali esclusivamente destinati a tale scopo. In caso di fallimento del titolare, gli averi depositati su questi conti non cadono nella massa fallimentare. L’articolo 242 LEF s’applica per analogia.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Spese giudiziarie; dispensa dal versamento delle spese processuali
    · 25/09/2007 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    · 30/05/1985 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 102 cpv. 1 e 2 LADI: Legittimazione ricorsuale delle casse disoccupazione
    · 11/09/1996 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.