Fatti
L'assicurato M. ha lavorato come responsabile amministrativo per una cooperativa di giardinaggio dal 1996. Dopo la risoluzione del rapporto di lavoro nel novembre 2000, ha ricevuto indennità giornaliere di disoccupazione. Tuttavia, l'Ufficio per l'economia e il lavoro (AWA) ha negato retroattivamente a partire dal dicembre 2000 il diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto M. aveva assunto una posizione simile a quella del datore di lavoro in un gruppo aziendale. Il tribunale cantonale ha annullato la decisione per il periodo da gennaio 2003 a gennaio 2004, in quanto l'AWA aveva violato il suo obbligo di accertamento. Il Tribunale federale annulla la decisione cantonale e respinge il ricorso di M.Legge
Il Tribunale federale afferma che, al momento dell'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003, l'AWA non era a conoscenza della posizione simile a quella del datore di lavoro dell'assicurato. Solo nel corso del 2003 sono emersi indizi del fatto che M. ricoprisse una posizione dirigenziale influente all'interno di un gruppo aziendale. Fino a quel momento, l'AWA non aveva motivo di mettere in discussione il diritto alle prestazioni o di effettuare ulteriori accertamenti. L'obbligo di accertamento ai sensi dell'art. 27 LPGA grava sull'assicuratore solo quando può riconoscere, con la dovuta diligenza, che la situazione di una persona assicurata mette a rischio il diritto alle prestazioni. Ciò non si è verificato nel caso in esame fino a gennaio 2004.
Il Tribunale federale…