Art. 76 LADI

1 Sono incaricati dell’esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione:
  1. a. le casse di disoccupazione pubbliche e quelle private riconosciute (art. 77–82);
  2. b. l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione, con il fondo di compensazione (art. 83 e 84);
  3. c. gli organi di esecuzione designati dai Cantoni: il servizio cantonale (art. 85), gli uffici regionali di collocamento (URC, art. 85b) e il servizio logistico per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (servizio LPML, art. 85c);
  4. d. le commissioni tripartite (art. 85d);
  5. e. le casse di compensazione AVS (art. 86);
  6. f. l’ufficio centrale di compensazione dell’AVS (art. 87);
  7. g. i datori di lavoro (art. 88);
  8. h. la commissione di sorveglianza (art. 89).
2 I Cantoni e gli interlocutori sociali collaborano all’esecuzione; la Confederazione esercita la sorveglianza.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Spese giudiziarie; dispensa dal versamento delle spese
    · 25/09/2007 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 27 cpv. 2 LPGA: Obbligo di consulenza degli assicuratori
    · 14/09/2005 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    · 30/05/1985 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.