Art. 76 LADI
1 Sono incaricati dell’esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione:
- a. le casse di disoccupazione pubbliche e quelle private riconosciute (art. 77–82);
- b. l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione, con il fondo di compensazione (art. 83 e 84);
- c. gli organi di esecuzione designati dai Cantoni: il servizio cantonale (art. 85), gli uffici regionali di collocamento (URC, art. 85b) e il servizio logistico per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (servizio LPML, art. 85c);
- d. le commissioni tripartite (art. 85d);
- e. le casse di compensazione AVS (art. 86);
- f. l’ufficio centrale di compensazione dell’AVS (art. 87);
- g. i datori di lavoro (art. 88);
- h. la commissione di sorveglianza (art. 89).
2 I Cantoni e gli interlocutori sociali collaborano all’esecuzione; la Confederazione esercita la sorveglianza.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Spese giudiziarie; dispensa dal versamento delle spese3 citazioni
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2Art. 27 cpv. 2 LPGA: Obbligo di consulenza degli assicuratori1 citazioni
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31 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni
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Assicurazione contro la disoccupazione2 citazioni
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
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