Fatti

In questo caso si trattava di un ricorso dell'Ufficio per l'economia e il lavoro (AWA) del Cantone di Zurigo contro una decisione del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo. L'AWA aveva sospeso il diritto di una persona all'indennità di disoccupazione a causa di sforzi personali di ricerca del lavoro insufficienti. Il Tribunale federale doveva decidere se all'AWA, in quanto autorità, potessero essere imposte le spese giudiziarie.

Legge

Il Tribunale federale ha affermato che, ai sensi dell'art. 66 cpv. 4 della Legge sul Tribunale federale (LTF), le autorità che agiscono nell'ambito delle loro funzioni ufficiali e non nell'interesse patrimoniale proprio sono esentate dalle spese giudiziarie. Ciò vale anche per gli organi cantonali di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione come l'AWA.

In questo caso, l'AWA ha agito nell'ambito delle sue funzioni ufficiali, poiché si trattava della sospensione dell'indennità di disoccupazione. Inoltre, l'AWA non aveva alcun interesse patrimoniale proprio nel fatto che la sospensione fosse confermata o…