Fatti
La ricorrente, nata nel 1955, ha iniziato a percepire indennità giornaliere dall'assicurazione contro la disoccupazione il 7 giugno 1993. Il 9 novembre 1993, l'Ufficio cantonale del lavoro di Basilea Città le ha proposto un posto di impiegata di mensa presso il Servizio X, a tempo parziale e in modo temporaneo fino al 15 aprile 1994, con possibilità di un successivo impiego fisso. Dopo aver effettuato due giorni di prova il 12 e il 15 novembre 1993, alla ricorrente è stato negato il posto. La Cassa pubblica di assicurazione contro la disoccupazione di Basilea Città l'ha quindi sospesa dal suo diritto alle indennità per 25 giorni a decorrere dal 2 novembre 1993, con la motivazione che aveva, per la sua "mancanza di motivazione", compromesso il suo impiego fisso. La ricorrente ha fatto ricorso contro questa decisione, sostenendo che il posto era solo temporaneo e a tempo parziale, senza garanzia di un successivo impiego fisso. La Commissione cantonale di arbitrato per l'assicurazione contro la disoccupazione del Cantone di Basilea Città ha parzialmente accolto il ricorso e sospeso la ricorrente dal suo diritto alle indennità per 20 giorni a decorrere dal 2 novembre 1993, con la motivazione che aveva rifiutato un impiego che le era stato ragionevolmente proposto.Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ritiene che il comportamento della ricorrente durante i due giorni di prova abbia almeno contribuito al fatto che non sia stata assunta. Sebbene il posto fosse solo temporaneo e a tempo parziale, senza garanzia di un successivo impiego fisso, la ricorrente era comunque tenuta, in virtù dell'art. 16 cpv. 1bis LADI allora applicabile, ad accettare questo impiego…