Fatti
Il Tribunale federale doveva decidere se l'esclusione dal diritto all'indennità di disoccupazione a causa di disoccupazione dovuta a colpa propria ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e dell'art. 44 lett. b OADI fosse giustificata.
L'assicurato aveva risolto il suo rapporto di lavoro di propria iniziativa, senza che gli fosse stato assicurato un altro posto. Egli aveva fatto valere problemi di salute che avrebbero reso irragionevole la permanenza sul suo posto di lavoro.
Il Tribunale federale ha esaminato se fossero soddisfatte le condizioni dell'art. 44 lett. b OADI. A tal riguardo, si doveva tener conto del fatto che l'art. 20 lett. c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) sulla promozione dell'occupazione e la protezione contro la disoccupazione è direttamente applicabile. Questa disposizione sanziona l'abbandono volontario di un posto senza motivo valido.
Legge
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che l'art. 44 lett. b OADI è compatibile con l'art. 20 lett. c della Convenzione OIL. Entrambe le disposizioni si riferiscono alla risoluzione del rapporto di lavoro da parte del lavoratore e richiedono che la permanenza sul posto di lavoro non fosse ragionevole per…