Fatti
[R.] ha presentato una domanda di indennità di disoccupazione il 27 giugno 1996, richiedendo l'assegnazione dell'indennità a partire dal 12 giugno precedente. Invitato dalla Cassa pubblica cantonale vodese di disoccupazione a fornire la prova di ricerca di lavoro durante questo periodo, [R.] ha prodotto un certificato medico che attesta la sua incapacità lavorativa.
La cassa ha deciso sul caso con due decisioni il 3 settembre 1996: ha pronunciato una sospensione del diritto all'indennità per 15 giorni indennizzabili a partire dal 1° luglio 1996, con la motivazione che [R.] aveva violato il suo dovere di informare omettendo di annunciare spontaneamente la sua incapacità lavorativa. Ha inoltre negato il diritto a un'indennità di disoccupazione durante il periodo dal 12 al 30 giugno 1996, con la motivazione che l'incapacità lavorativa era stata annunciata in ritardo e senza una scusa valida.
[R.] ha adito il Tribunale amministrativo del Cantone di Vaud, che ha ridotto da 15 a 10 giorni la durata della sospensione del diritto all'indennità e ha respinto il ricorso riguardante il rifiuto del diritto all'indennità durante il periodo dal 12 al 30 giugno 1996.
Legge
Il Tribunale federale ritiene che [R.] non abbia annunciato la sua incapacità lavorativa all'amministrazione entro il termine di una settimana previsto dall'art. 42 cpv. 2 OADI e che non possa invocare una scusa valida per giustificare questo ritardo. Di conseguenza, la cassa aveva il diritto di negargli l'assegnazione di un'indennità giornaliera per il periodo dal 12 al 30 giugno 1996.
Per quanto riguarda la sospensione del diritto…